Con il nuovo T.U. sulla sicurezza si conferma la necessità, per i Datori di Lavoro che svolgano direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di frequentare l’apposito Corso di approfondimento specifico per settore. Tale corso, che viene svolto secondo le modalità dell’accordo Stato Regioni, ha una durata che va da 16 a 48 ore, secondo il tipo di attività. Detti corsi saranno svolti con le modalità previste dalla legge ed in date da concordare.
I riferimenti normativi all’interno del T.U. sono i seguenti:
art. 32- Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del SPP.
art. 34- comma 2 e comma 3 (obbligo di frequenza ai corsi di formazione ed obbligo di aggiornamento).
art. 36- Informazione dei lavoratori e formazione dei lavoratori. (Riguarda una conoscenza, anche se generica della legge e dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori) e va effettuato (art.37 comma 5) da persona esperta e sul luogo di lavoro.
SANZIONI (art. 55):
comma 4 lett. a) i datori di lavoro ed i dirigenti sono puniti con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 Euro per la violazione degli artt. 34 comma 3, 36 commi 1, 2, 3.
INOLTRE è necessario segnalare all'INAIL entro il giorno 16 di maggio 2009 il nominativo del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza.
Nel caso il RLS non fosse già stato nominato o non aveese frequaentato l'apposito corso, contattateci e vi diremo come mettersi in regola.