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Il D.V.R., se non adeguato, corrisponde ad una mancata valutazione dei rischi.



Corte di Cassazione con la sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 ha stabilito che “un DVR non adeguato corrisponde ad una mancata valutazione dei rischi”.


Spesso le Aziende si chiedono se deve essere elaborato un nuovo Documento di Valutazione Rischi (DVR) oppure se è sufficiente adeguarlo al D.Lgs.81/08; inoltre, viene chiesto, nel caso di non adeguamento, a cosa andrebbe incontro il datore di lavoro.
Il D.V.R. deve essere adeguato sia nel caso in cui vi siano nuovi fattori di rischio, sia nel caso non siano stati previsti nel documento quei rischi individuati nell’art.28 del D.Lgs.81/08 con particolare riferimento a "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".
Esaminando attentamente il D.Lgs.81/08 voglio fare cadere l’attenzione sull’art.28, comma 2, lettera a) che, a differenza dell’abrogato D.Lgs. 626/94, art.4, lettera a), specifica che il D.V.R. deve contenere "una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa".
E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art.41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del R.S.P.P. se possiede i requisiti di cui all’art.34, comma 2 (nella fattispecie in seguito dovrà frequentare corsi di aggiornamento previsti dal comma 3).
A questo punto necessita fare una distinzione tra il D.V.R. e l’autocertificazione.
Ma questo sarà trattato in altra sede.

Nuovi Orientamenti sulla valutazione dei Rischi.
Introdotti con il D.Lgs 106/09 in vigore dal 20/8/09

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. (omissis)
1-bis (omissis)
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e,  deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: (omissis)
3. (omissis)
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
 
Commento
Si risolve finalmente il problema dell’apposizione della data certa sul DVR.
E’ sufficiente che vi sia una data e la firma sul Documento del datore di lavoro, dell’RSPP dell’RLS e del medico competente (se previsto) .
Altro problema risolto è il termine entro il quale deve essere redatto il Documento. Nel D.Lgs 81/08. Nel decreto correttivo viene stabilito il termine di 90 giorni dalla data di inizio dell’attività per l’elaborazione del Documento.


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