DLgs 3 Agosto 2009 n° 106
Entrato in vigore il 20/8/2009
Come doveroso inserisco alcune note sul nuovo Decreto Legislativo spigolate in vari siti, e che danno una prima idea dei contenuti e delle novità introdotte nel tema della Sicurezza sul lavoro.
Importanti novità introdotte sono: a) la cosidetta "patente a punti;
b) Finalmente la risposta al quesito della "data certa"
La novità assoluta di questo decreto correttivo è la “patente
a punti” che darà certamente garanzie di qualificazione sulla scelta delle
imprese, soprattutto per quanto attiene l’accesso agli appalti pubblici e ai
relativi finanziamenti.
L’argomento viene trattato nell’art.27, comma 1-bis (Sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi) anche se i termini e le condizioni per
il funzionamento di tale sistema saranno successivamente individuati in un DPR.
Per quanto riguarda il Titolo IV, la modifica e l’integrazione degli artt. 90 e 93 hanno confermato al Committente il ruolo
che gli compete: primo attore della sicurezza.
La responsabilità della verifica degli
obblighi dei coordinatori era già in capo al committente e al responsabile dei
lavori con l’abrogato art.6 del D.lgs 494/96; poi il D.Lgs 81/08 aveva soppresso le sanzioni al
committente che oggi invece sono state ripristinate con l’entrata in vigore del
decreto correttivo, che ha modificato ed integrato l’art.93,il
cui comma 2 così recita: “La designazione
del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera
il committenteo il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse
alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1,
e 92, comma 1, lettere a), b), c) d)
ed e)”.
La violazione di tale comma è sanzionata
al Committente o al responsabile dei lavori con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.000 a € 4.800.
Personalmente condivido il correttivo apportato alle
pene previste per le violazioni commesse dai datori di lavoro, dirigenti e coordinatori.
La pena dell’arresto è stata mantenuta agli stessi
livelli del testo originario, mentre l’ammenda è stata ricalcolata in ragione
dell’incremento dei prezzi al consumo per impiegati, operai, verificato su base
ISTAT. Quanto approvato con il decreto correttivo è senza dubbio in linea col
sistema normativo comunitario avendo preferito un sistema più di legalità che
di repressione.
Per quanto attiene la pena del solo arresto, la stessa
viene mantenuta per chi non ottempera al provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale per gravi e reiterate violazioni in materia di
sicurezza sul lavoro (art. 14, comma 10, D.Lgs 81/08 e s.m.i.). E’ stata
inoltre mantenuta per la violazione dell’art.29, comma 1, per l’omessa
valutazione dei rischi nelle aziende di cui all’art.31, comma 6, lettere
a),b),c),d), f) e g); nelle aziende di cui all’art. 268, comma 1, lettere c) e
d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di
manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; nonché per i
cantieri temporanei o mobili nei quali vi è la compresenza di più imprese e la
cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 u/g.
Articolo 93 -
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle
responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera
il committenteo il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse
alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1,
e 92, comma 1, lettere a), b), c) d)
ed e).
Commento
Con il D.Lgs 81/08 era stata soppressa la
penalità, a carico dei committenti o dei responsabili dei lavori,
relativa alla violazione del comma 2, dell’art. 93. Con l’entrata in vigore del
D.Lgs 106/09 è stata ripristinata tale penalità che prevede per i Committenti o
per i Responsabili dei lavori l’arresto da 2 a
4 mesi o con l’ammenda da € 1.000 a € 4.800.
Articolo 28 - Oggetto
della valutazione dei rischi
1. (omissis)
1-bis (omissis)
2. Il documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui
all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure
applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa
o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore
di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente,
ove nominato, e contenere: (omissis)
3. (omissis)
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei
rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data
di inizio della propria attività.
Commento
Finalmente si è posto fine al “rompicapo” della scorsa
estate su come apporre la data certa sul DVR.
Con il decreto correttivo al D.Lgs 81/08 è stato
semplificato il procedimento ritenendo sufficiente per la certezza della data
la firma sul Documento del datore di lavoro, dell’RSPP dell’RLS e del medico
competente (se previsto) .
Altro problema risolto è il termine entro il quale
deve essere redatto il Documento. Nel D.Lgs 81/08 di tale termine non veniva
fatta menzione; con il decreto correttivo viene stabilito il termine di 90
giorni dalla data di inizio dell’attività per l’elaborazione del Documento.
Articolo 139 - Ponti su
cavalletti
1.I ponti su cavalletti non devono aver
altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei
ponteggi.I ponti su cavalletti
devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2.
dell'allegato XVIII.
La violazione dell’art 139 è sanzionata
per il datore di lavoro e dirigente con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da € 500 a
€ 2.000
Commento
Su questo sito nella sezione “Approfondimenti” avevamo
trattato questo problema con due articoli: “Ponti su cavalletti (Allegato
XVIII, punto 2.2.2., D.Lgs 81/08): errore del Legislatore o errata
interpretazione? – 08.03.2009" e "In merito ai ponti su
cavalletti, io la penso così – 10.04.2009".
Con il D.Lgs 106/09 il tutto è stato risolto
riportando una semplice integrazione all’art.139.
Articolo 138 - Norme
particolari
1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono
essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E consentito un distacco delle
tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20centimetri.
3. E fatto divieto di gettare dall'alto
gli elementi del ponteggio.
4. E fatto divieto di salire e scendere
lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente
sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in
legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all’articolo
125, comma 4, a
condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato ;
b) alla disposizione di cui all’articolo
126, comma 1, a
condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di
calpestio;
c) alla disposizione di cui all’articolo
126, comma 1, a
condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di
calpestio;
d)
Commento
Al punto 2 dell’art. 138, il distacco
delle tavole del piano di calpestio dalla muratura è stata riportata a 20 cm.; a mio parere non
bisogna fare confusione con l’art. 122 che richiama l’Allegato XVIII,
stabilendo al punto 2.1.4.3. che recita: “Le tavole devono essere assicurate
contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in costruzione,
è tuttavia consentito un distacco
dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di
lavori in finitura”.
Qui, a mio parere, si potrebbero unificare i due
articoli stabilendo che: "La distanza del piano
di calpestio dalla muratura, anche in fase di esecuzione dei lavori in
finitura, non deve essere superiore a 20 cm".
Articolo 91 - Obblighi
del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque
prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle
caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all' allegato XVI, contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto
nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
(*)c) coordina l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 90 comma 1
(*)
così modificato dall’art. 39 della Legge 7 Luglio 2009 n° 88
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera
b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
La violazione dell’art.91, comma 1, viene
sanzionata al Coordinatore per la progettazione con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Commento
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 106/09
l’ammenda era da € 3.000 a
€ 12.000, a
mio parere un po’ pesante. Mi auguro che la diminuzione dell’ammenda non faccia
abbassare la guardia da parte dei coordinatori.
Articolo 92 - Obblighi
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100ove previsto
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo
di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 96 e
97, comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove
previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda
unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma
5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma
1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo,
di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b),fermo restando quanto previsto al secondo
periodo della medesima lettera b)”.
La violazione dell’art.92, comma 1,lettere
a), b),c), e), ed f), è sanzionata al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Commento
Prima
dell’entrata in vigore del D.Lgs 106/09
l’ammenda era da € 3.000 a € 12.000; a mio
parere una sanzione un po’ pesante. Mi auguro che la diminuzione dell’ammenda
non faccia abbassare la guardia da parte dei coordinatori. Un dato strano è
che in oltre dieci anni, in un territorio di 33 comuni ho preso atto
delle dimissioni dalle proprie funzioni di solo 5 coordinatori per l’esecuzione
dei lavori.
Concludendo devo sottolineare che il
D.Lgs 3 agosto 2009, n° 106 necessita comunque di una futura
rivisitazione con la speranza che il Legislatore non ci faccia un’ulteriore
sorpresa per il mese di Agosto 2010.